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Trascrizione del libretto:
Articoli del Codice Civile Italiano, Cap. IV
Art. 1662. — Il libro del locatore, se contiene le partite di credito e
di debito con indicazione di tempo e di causa, e se le partite medesime
sono state di mano in mano annotate in altro libretto da conservarsi
presso il colono, fa piena prova tanto a favore del locatore quanto
contro di lui, ove il colono non abbia reclamato prima della scadenza di
quattro mesi dalla data dell'ultima partita.
Fa la stessa prova il libretto che il colono conserva presso di sé
purché sia scritto dal locatore nella maniera sopraccennata.
Non presentandosi dal locatore o dal colono il proprio libretto, perché
andò smarrito o non se ne ebbe cura, si sta a quello che viene
presentato.
Art. 1663. - Il libretto tenuto dal locatore e dal
colono nella torma indicata nell'articolo precedente fa prova eziandio
dei patti che possono essersi fra loro convenuti in aggiunta o a
modificazione delle regole stabilite in questo capo.
N. B. Il presente libretto dovrà essere conservato con ogni cura dal
colono e presentato all'agente ogni volta che vi sieno partite da
registrare. E vietato al colono di iscrivere o fare iscrivere nel
libretto qualsiasi partita all'infuori che dal proprietario o da chi lo
rappresenta.
Condizioni e patti speciali
concordati fra il Proprietario ed il Colono...
capoccia, in proprio e per la Famiglia colonica
lavoratrice del Podere...
Disposizioni generali
1. — Il contratto di colonia o mezzadria ha carattere misto di locazione
di cose e di opere e di società.
2. - La famiglia colonica, è rappresentata per tutti gli effetti
giuridici dal Capo di casa o capoccia e ne fanno parte non solamente i
suoi parenti ed affini, ma altresì gli altri lavoratori con lui
conviventi.
3. - Le parti si obbligano a quanto prescrivono le leggi civili, le
consuetudini locali, e i patti e condizioni particolari che seguono.

Trebbiatura |
Titolo I
Obblighi del proprietario
Il
proprietario si obbliga:
1.a
porre a disposizione della famiglia del colono
il podere,
previo inventario in doppio
originale, nel quale sarà descritto lo stato degli edifìzi, dei terreni
e del soprassuolo (numero, qualità e condizione delle piante), nonché lo
stato di quant'altro si consegna al colono per la custodia e
conservazione - per aversi ragione e conto di tutto alla cessazione
della colonia;
2. a consegnare al
colono o a fargli consegnare dal colono uscente bestiami, foraggi e
strami, paglie e concimi e quant'altro, secondo le consuetudini locali,
viene compreso sotto la denominazione generica di stime vive e morte
che sono e restano di esclusiva proprietà padronale - previa opportuna
perizia a mezzo di periti nominati dai coloni, e con l'intervento, se
occorra, di un perito di fiducia del proprietario;
3. ad anticipare
anno per anno al colono tutti i semi che gli possono occorrere, tanto
quelli di piante da foraggio, da registrarsi nel conto di stime, quanto
quelli per le raccolte;
4. ad anticipare
tutte le spese occorrenti pel bestiame, pel podere e per qualsiasi
industria poderale;
5. a sopportare e
pagare per intiero:
a) le spese necessarie per mantenere in buono stato gli edifizi
destinati all'abitazione ed agli usi colonici;
b) le spese occorrenti per eseguire le nuove coltivazioni e mantenerle
almeno fino all'età di tre anni, nonché le spese per costruire i muri di
sostegno o di difesa, acquidocci, chiaviche, ecc.;
c) le spese occorrenti a riparare i danni gravi e sostanziali avvenuti
ai terreni, agli argini, ai muri campestri, e non imputabili a colpa del
colono;
dì le spese occorrenti per l'acquisto di istrumenti e macchine agricole,
e così tanto di quelle per l'uso delle quali il colono è tenuto a
corrispondere un nolo in contanti o in natura (tribbiatrici ecc.),
quanto di quelle che gli vengono consegnate a stima (soffietti per
solfare, pompe irroratrici, trinciaforaggi meccanico, trinciatuberi,
frangibiade ecc.);
e) le imposte erariali e sovraimposte provinciali e comunali attuali e
future gravanti il podere, nonché quelle sui corsi di acqua e le tasse
consorziali;
f) i premi di assicurazione del fabbricato colonico e degli annessi;
g) le spese occorrenti per le guardie campestri, giurate o no, alle
quali è affidata la scrupolosa vigilanza dei fondi, in specie dei
boschi;
h) le spese per la compilazione del saldo colonico da farsi annualmente
per mezzo di un computista o di un ragioniere;
6 a sopportare e
pagare per metà:
a) le cosiddette spese poderali, fatte ad es. per l'acquisto di zolfo,
solfato di rame, calce e altre sostanze atte a prevenire e combattere le
malattie delle piante, di concimi chimici e organici, filo di ferro,
pali per piantagioni ecc. esclusi peraltro i pali e fili di ferro della
prima palatura delle viti e quelli degli olivi e testucchi, fino a che
necessitano di sostegno, che gli fanno carico per intiero;
b) le spese pei bestiami (foraggi e biade in genere, senserie di compre
e vendite, monte, castrature, medicine, veterinario ecc.) nonché la
tassa relativa qualora venisse imposta;
c) le spese pei restauri degli attrezzi di proprietà padronale iscritti
nel conto di stime;
d) i premi di assicurazione (incendi, grandine, mortalità del bestiame)
per le stime vive e morte e prodotti indivisi del fondo;
e) gli scapiti sul bestiame, le diminuzioni delle stime morte, le
perdite sui bachi da seta e su qualunque industria poderale;
f) la perdita per caso fortuito della raccolta dei frutti divisibili e
la fortuita mortalità del bestiame;
7 a contribuire:
a) alla spesa per la
tribbiatura a macchina, sia del grano che del granturco, avena, orzo
ecc.: se questa si eseguisca con macchina altrui, somministrando il
combustibile e l'olio necessario, ovvero una quota corrispondente del
nolo e non superiore al 1/3 del nolo medesimo; se la tribbiatura si
eseguisca con macchina del proprietario, esonerando il colono dal
somministrare il combustibile e l'olio, ovvero riducendo l'ammontare del
nolo fissato secondo gli usi locali. E in facoltà del proprietario di
prelevare dal raccolto spettante al colono la quantità corrispondente
alla quota del nolo da lui dovuta;
b) alla spesa per l'acquisto della legna occorrente per l'essiccamento
del tabacco nella misura di l. 0,50 a l. 1,00 per q. di tabacco
essiccato.

Raccolta del fieno con carro trainato da
buoi |
Titolo II
Diritti del proprietario
Il
proprietario ha diritto:
1 alla direzione
tecnico-agraria e amministrativa del fondo e cioè:
a) a stabilire l'avvicendamento o rotazione agraria e le specie delle
culture, al qual proposito in difetto di ordini speciali restano
assolutamente vietati i ristoppi di grano, segale, vena, orzo e simili;
b) a fissare il qualitativo e quantitativo del bestiame e del suo buon
governo;
c) a stabilire l'epoca e le norme per la esecuzione dei lavori, delle
faccende agricole, e per l'esercizio delle industrie agrarie;
d) a stabilire i rami di assicurazione, scegliere le compagnie e
determinare i valori da assicurarsi;
e) a fare tutte quelle innovazioni che la scienza e i progressi
dell'agricoltura suggeriscono; modificare i sistemi di cultura, far
nuove piantagioni e in genere migliorare e anche trasformare
gradatamente il fondo nell'interesse comune senza che il colono possa
fare opposizione o pretendere compensi;
f) ad acrescere, diminuire
o altrimenti modificare il podere quando sia conveniente, non ne venga
danno per il colono, e concorra il consenso di lui. In ogni caso potrà
darsi un avviso al colono nei modi e termini prescritti per la disdetta;
2 alla metà di tutti i prodotti raccolti nel fondo, dal colono
ben confezionati in conformità delle esigenze dei mercati di vendita,
nonché alla restituzione almeno della metà dei semi anticipati,
prelevandosi detta alla quota colonica; salve le disposizioni che
appresso relativamente ai boschi, ai gelsi, al vino ed all'olio e cioè:
a) quanto ai boschi, è in
facoltà del proprietario di consentire ai coloni di trarne profitto per
la pastura delle pecore e dei maiali, per la raccolta delle foglie e
delle ghiande da servire per il bestiame;
b) quanto ai gelsi, le cui spese di allevamento e successive sono per
intiero a carico del proprietario, la foglia appartiene tutta al
proprietario medesimo, il quale però si obbliga a somministrarla
gratuitamente al colono, nel modo e nella quantità che reputerà
conveniente, quando allevi i bachi da seta. Peraltro avvenendo casuale
diminuzione o mancanza di foglia, il proprietario è in facoltà di
limitare o di non concedere affatto seme bachi ed al caso acquistare a
suo carico la foglia mancante o far getto dei bachi in qualunque stadio
di età. Avanzando foglia, il retratto della vendita gli spetterà per
intiero;
c) spetteranno al proprietario i cogni sul vino in ragione del 5
per cento, sul totale del vino chiaro da prelevarsi dalla intiera
raccolta, e ciò a titolo di mantenimento di vasi vinari, torchi ecc. Nel
caso che al colono venga rilasciato tutto il vino stretto, o quando si
faccia la divisione dell'uva e il colono si valga dei tini, torchi,
ecc., del proprietario, i cogni verranno aumentati e fissati d'accordo
fra le parti secondo le particolari circostanze del caso. I cogni son
dovuti come sopra indipendentemente da quella quantità di uva che il
proprietario ha diritto di prelevare dalla raccolta in compenso di
quella effettivamente consumata dalla famiglia colonica prima della
vendemmia, o danneggiata dai polli ecc. Tale prelevamento in ogni caso
non potrà essere calcolato in una misura maggiore del 4 per cento;
d) spetteranno al proprietario i cogni sull'olio nella quantità
stabilità dalle consuetudini e che viene ordinariamente corrisposta ai
frantoi locali;
(Il cogno (al plurale cogni o
cogna) è un'antica unità di misura di capacità destinata ad indicare la
quantità di vino o di olio da pagare per il noleggio del frantoio. Essa
poteva avere dimensioni diverse a seconda del periodo storico e delle
località.)
3 alla metà degli
utili del bestiame e degli aumenti delle stime morte, nonché alla metà
dei profìtti dei bachi da seta e di qualunque industria del podere, al
netto ben inteso di tutte le spese relative;
4 a tutti gli alberi
morti od atterrati;
5 a un patto a contanti da stabilirsi sulla base del
valore fondiario del podere in una misura non superiore al 4 per mille,
quale correspettivo dei vantaggi particolari di cui gode il colono, come
l'uso gratuito della casa colonica e dell'orto, il godimento di tutta la
legna delle potature, l'esonero dalla corresponsione d'interesse sul
capitale bestiami, stime morte, semi, spese poderali ecc., l'esonero da
qualsiasi spesa di sorveglianza, di direzione e di amministrazione; come
pure il proprietario avrà diritto ai patti di pollaio da stabilirsi
d'accordo caso per caso, in proporzione al numero dei capi di pollame
consentito;
6 a fare eseguire a
spese del colono tutti quei lavori che non venissero fatti in tempo
debito o nei modi prescritti;
7 a variare in qualunque tempo il capoccia, il bifolco e la
massaia.

Nell'aia |
Titolo III
Obblighi del colono
Il
colono si obbliga:
1 a custodire e
mantenere i terreni, la casa colonica e gli annessi le stime vive e
morte e quant'altro è inerente al fondo locato da buono e diligente
padre di famiglia, a curarne il miglioramento, nonché a vegliare a che
non avvengano usurpazioni dei diritti del proprietario, e a dare
immediato avviso dei danni di qualunque specie avvenuti;
2 ad essere sempre provvisto di tutti gli arnesi ed attrezzi
necessari alla coltivazione del fondo, alla raccolta e trasporto dei
prodotti di qualunque natura, ed a rinnovare e mantenete, a sua cura e
spese, tali arnesi ed attrezzi in buon ordine;
3 a eseguire i lavori e le faccende del podere secondo le
istruzioni che gli verranno di mano in mano impartite dal proprietario o
dall'agente;
4 a prelevare dalla sua parte di raccolta e restituire al
proprietario una quota dei semi anticipatigli, da calcolarsi nella
misura del 10 per cento delle raccolte stesse, purché tale percentuale
offra al proprietario non meno della metà dei semi e non più del totale;
nonché a corrispondere al pro-prietario i cogni sul vino e sull'olio, ed
i patti a contanti e di pollaio di cui al Titolo II, n.° 2 lett. c
e d e n. 5;
5 a sopportare e
pagare per intiero:
a) l'ammontare delle spese occorrenti per la raccolta dei prodotti, loro
essiccamento, preparazione, pulitura ecc. salvo il contributo del
proprietario per la tribbiatura del grano, del granturco, avena, ecc., e
per l'acquisto della legna occorrente all'essiccamento del tabacco, di
cui al Titolo I, n.° 7 lett. a e b;
b) la tassa di colonia agricola, i premi di assicurazione di tutto ciò
che è di esclusiva proprietà di esso colono e quanto il proprietario
paga per lui;
c) l'importare di qualunque danno ai terreni e ai fabbricati, ai
bestiami, alle stime morte, ai prodotti ecc. derivante da inettitudine,
incuria o colpa della famiglia colonica;
d) tutte le multe nelle quali incorrerà per le infrazioni agli obblighi
assunti per le coltivazioni del tabacco e delle barbabietole;
6 a sopportare per
metà tutte le spese di cui al Titolo I. n.° 6 e, nella diversa misura
che ne resulta, le spese di cui al detto Titolo n.° 7;
7 a trasportare senza alcun compenso i prodotti del fondo di
spettanza del proprietario nei locali di fattoria o nei luoghi che gli
verranno indicati, purché non eccessivamente lontani dalla residenza
padronale nel qual caso dovranno stabilirsi congrui compensi;
8 a trasportare gratuitamente la macchina tribbiatrice e quanto
occorre per le ordinarie riparazioni della casa colonica, strade,
steccaie, muri di riparo e di sostegno del podere;
9 a prestare l'opera sua e quella delle persone di famiglia anche
col bestiame ogni volta che ne venga richiesto dal proprietario o
dall'agente, salvo il compenso di L. 1 per ogni giornata del colono o
per ogni attaccatura che non oltrepassi la mezza giornata, e di L. 2 per
ogni attaccatura di una durata maggiore. Pei lavori di una durata minore
i compensi saranno proporzionati. Per l'opera giornaliera di una donna
verranno corrisposti centesimi 70;
10 a denunziare le
nascite, le morti e le malattie del bestiame;
11 a rispettare le seguenti limitazioni e divieti:
a) a non raccogliere nessun prodotto, e a non fare arbitrariamente seme
di trifoglio, lupinella, canapa, lino, capraggini, rape ecc. senza il
consenso del proprietario o del suo agente;
b) a non prelevare dai prodotti raccolti o da raccogliere e indivisi
alcuna porzione, né disporne sia per consumo, sia per vendita
anticipata, sia per qualsiasi altro motivo;
c) a non importare nel podere qualsiasi pianta o sementa e a non
atterrare piante di alto fusto, ancorché secche o sterili, sia nel
podere che nei boschi annessi e nemmeno all'oggetto di costruire o
riparare strumenti e attrezzi rusticali;
d) a non comprare, né vendere, né permutare bestiami, ne andare con
questi a fiere e mercati, né vendere foraggi, strami, paglie, e concimi
senza il consenso del proprietario o dell'agente;
e) a non fare in genere alcuna spesa sia per il podere, sia per il
bestiame e pretenderne il rimborso se non avrà curato di ottenerne in
precedenza la facoltà dal proprietario o dall'agente;
f) a non cedere sia in tutto che in parte la cultura dei terreni
affidatigli o incaricarne altri colla renunzia di una parte della quota
colonica;
g) a non aggregarsi nel lavoro persone estranee ancorché parenti, senza
il consenso del proprietario;
h) a non permettere ad alcun estraneo di usare della casa colonica e
degli annessi e di qualsiasi cosa appartenente al fondo locato;
i) a non esercitare e non permettere ad altri l'esercizio del pascolo e
della caccia;
l) a non lavorare e prendere in affìtto terreni altrui e lavorare
terreni proprii;
m) a non tenere bestiami per conto proprio ed altrui;
n) a non tenere pollame, piccioni, api, conigli, ecc. oltre il numero e
la specie che gli verrà indicata dal proprietario o da chi per esso;
o) a non andare a giornata o a vettura fuori del podere o di tenuta, e a
non fare carreggiature e trapelature per estranei;
p) a non esercitare arti o mestieri o assumere altre occupazioni;
q) a non permettere ai membri della famiglia colonica di allontanarsi
dal podere sia temporaneamente, sia definitivamente senza il consenso
del proprietario;
r) a non frequentare bettole e ritrovi e a vivere e educare la famiglia
da buoni, onesti e probi agricoltori;
12 a denunziare le
nascite e le morti dei componenti la famiglia e a chiedere il consenso
pei matrimoni.

Scena di lavoro |
Titolo IV
Diritti del colono
Il
colono ha diritto:
1 all'uso gratuito
della casa colonica e degli annessi;
2 all'uso gratuito di un piccolo orto, la cui estensione ed
ubicazione verranno determinate dal proprietario, ed i prodotti del
quale saranno destinati ad uso esclusivo della famiglia colonica;
3 alla metà di tutti i prodotti del suolo, salvo le riduzioni di
cui al Titolo III, N. 4. Non sono soggetti a divisione i fieni, gli
strami, le paglie ed i concimi, né i cascami in genere di qualsiasi
produzione, dovendo cosi questi come quelli, rimanere a beneficio
esclusivo del podere. Solo nel caso di esuberanza di foraggi, strami,
paglie ecc., riconosciuta dal proprietario o dall'agente, potrà esserne
consentita la vendita e diviso per metà il ricavato registrandone
l'importare nel conto stime; ovvero potrà ridursi l'ammontare della
stima di una quantità corrispondente o minore;
4 alla metà degli aumenti delle stime morte, dei prodotti e degli
utili del bestiame, dei bachi da seta e di qualunque altra industria
esercitata nel podere, al netto ben inteso di tutte le spese occorrenti;
5 a tutte le legna minute provenienti dalle annuali potature
delle piante legnose da servire per gli usi colonici;
6 alle rendite del pollaio, salvo i patti, di cui al Titolo II,
N. 5; ma la pollina dovrà rimanere a beneficio esclusivo del fondo senza
che il colono possa venderne o distrarne la più piccola parte;
7 alla metà di ogni premio in denaro che dal Governo, dai Comizi
agrarii, da privati o da qualsiasi Ente venisse conferito al
proprietario per cose attinenti alla coltivazione ordinaria del podere
od al bestiame allevatovi, esclusi peraltro i premi per riduzioni del
terreno, nuovi impianti ecc. eseguiti esclusivamente per conto del
proprietario.

Aratura con buoi di razza Chianina |
Titolo V
Disposizioni varie
1 Le parti
espressamente si obbligano a tenere i libri di cui all'art. 1662 del
cod. civ. per annotarvi le rispettive partite di credito e di debito
agli effetti dell'articolo stesso.
2 Allorché nella liquidazione dei conti il colono resulti
creditore ha diritto di domandare un acconto suo credito, dovendo
rimanerne una parte a garanzia di ogni sinistra eventualità che possa
colpire il bestiame o gli altri capitali affidati al colono. Quando il
colono resulti debitore il proprietario a sua volta ha il diritto di
fare alle successive raccolte delle ritenute sulla parte colonica. In
ogni caso all'atto della partizione dei raccolti il proprietario potrà
prelevare quanto basti a rimborsarlo delle spese di parte colonica da
lui anticipate.
3 Il proprietario non ha alcun obbligo di fare somministrazioni
per vitto al colono debitore.
4 I crediti dipendenti dalla mezzadria, tanto del proprietario
verso il colono, quanto del colono verso il proprietario, sono
infruttiferi e godono il privilegio accordato dalla legge.
5 I diversi membri della famiglia colonica sono solidali verso i
proprietario per l'adempimento di tutti gli obblighi derivanti dalla
colonia e dalle suesposte condizioni.
6 Salvo i casi di risoluzione della colonia, le parti si
obbligano per ogni altra quistione di affidarne la soluzione ad un
collegio di tre arbitri che deciderà inappellabilmente. Ciascuna delle
parti nominerà un arbitro, e i due arbitri così prescelti nomineranno il
terzo. In caso di disaccordo sulla nomina di quest'ultimo lo sceglierà
il pretore locale ad istanza della parte più diligente.

Aratura di un vigneto a testucchi |
Titolo VI
Durata della colonìa e
sua risoluzione
1 La colonia e fatta
per un anno; comincia col primo di marzo e termina coll'ultimo di
febbraio. Qualora da una delle parti non venga in tempo debito data
formale disdetta, s'intenderà prorogata per un altro anno e così di
seguito. Col presente patto si intende derogare ai termini indicati
nell'articolo 1664 del codice civile.
2 La disdetta per la cessazione della colonia dovrà darsi non più
tardi del 30 novembre e basterà che sia notificata al capoccia della
famiglia colonica come institore della medesima.
3 I coloni coi quali sono state concordate le sopra espresse
condizioni consentono e convengono che fra i motivi che possono dar
luogo e ragione alla risoluzione in tronco della colonia, e al
conseguente immediato sfratto dal podere, dalla casa e dagli altri
accessori, sono da annoverarsi, all'infuori dei casi previsti dal Codice
Civile;
a) qualunque rifiuto od
opposizione ad eseguire a tempo debito i lavori necessari per la cultura
normale del podere, e qualunque minaccia al proprietario e suoi agenti o
di danno al podere e alle culture per co-stringere a modificare i patri
del presente atto;
b) i volontari ritardi o gli ostacoli opposti dal colono o dalla sua
famiglia, per qualsiasi motivo e pretesto, alla divisione dei prodotti e
alla regolare consegna della parte padronale;
c) la trascuranza nell'alimentazione e mantenimento del bestiame di
qualsiasi specie, e qualunque momentaneo abbandono o sequestro del
bestiame per parte del colono in opposizione agli ordini del
proprietario o dell'agente;
d) le infrazioni alle condizioni contemplate nel Titolo III, n.° 11 del
presente atto.
Resta sempre escluso ogni termine giudiciale di grazia per mettersi in
regola e adempiere al patto violato e il proprietario ha diritto
d'immettersi immediatamente in possesso.
4 Il colono, in caso
di licenza, non potrà fare alcun nuovo lavoro al terreno o alle piante,
che per legge e consuetudine spetti al suo successore, o trascurare di
compiere quei lavori che a lui fanno carico; né potrà alterare in alcun
modo la rotazione, seminando una maggiore estensione a grano o a
foraggi, e sarà tenuto a mettere a disposizione del nuovo colono qualche
parte della casa colonica a lui necessaria per la esecuzione dei lavori
che gli spettano, nonché a consegnare e a trasportare, dalla concimaia
nel campo con le bestie della stalla, la quantità di concime che gli
verrà richiesta da valutarglisi poi nelle stime; e, d'altra parte,
all'epoca delle raccolte il nuovo colono sarà tenuto al trasporto
gratuito dei prodotti all'aia e ad assegnare al vecchio qualche parte
della casa colonica a lui necessaria per effettuare e custodire
momentaneamente le raccolte a cui ha diritto.
5 Quando per la
risoluzione della colonia si debba rinnovare la valutazione delle stime
morte, non si terrà conto dei foraggi, strami, paglie e concimi
importati nel fondo senza il consenso del proprietario, e di quei
concimi non derivati dalla stalla o accumulati in epoche remote e, ad
arte, non somministrati al terreno come si doveva. Il valore delle
paglie, fieni e strami (cosiddette stime dell'aia) dovrà essere quello
venale corrente determinato d'accordo o a mezzo di periti.
- Pei concimi, foraggi verdi, paglie nuove, ecc., il valore dovrà
restare inalterato e cioè quale fu adottato all'inizio della colonia.
6 Al colono uscente è
rigorosamente vietato di esportare foraggi e strami, lettiere e concimi
e quant'altro non sia di sua proprietà.
Gli è vietato altresì di esportare filo di ferro, pali od altro,
ancorché acquistati col suo concorso. Per questi oggetti però gli sarà
abbonata la metà del valore al quale verranno stimati o di comune
accordo o a mezzo di periti.

Vendemmia, primi del 1900. Trasporto
dell'uva nei bigonci, con un carro trainato da buoi di razza
Chianina |
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