Libretto Colonico

 

Libretto colonico in vigore nella Fattoria di Bettolle nel 1904

 

Articoli del Codice Civile Italiano, Cap. IV
Art. 1662. — Il libro del locatore, se contiene le partite di credito e di debito con indicazione di tempo e di causa, e se le partite medesime sono state di mano in mano annotate in altro libretto da conservarsi presso il colono, fa piena prova tanto a favore del locatore quanto contro di lui, ove il colono non abbia reclamato prima della scadenza di quattro mesi dalla data dell'ultima partita.
Fa la stessa prova il libretto che il colono conserva presso di sé purché sia scritto dal locatore nella maniera sopraccennata.
Non presentandosi dal locatore o dal colono il proprio libretto, perché andò smarrito o non se ne ebbe cura, si sta a quello che viene presentato. Art. 1663. - Il libretto tenuto dal locatore e dal colono nella forma indicata nell'articolo precedente fa prova eziandio dei patti che possono essersi fra loro convenuti in aggiunta o a modificazione delle regole stabilite in questo capo.
N. B. Il presente libretto dovrà essere conservato con ogni cura dal colono e presentato all'agente ogni volta che vi sieno partite da registrare. E vietato al colono di iscrivere o fare iscrivere nel libretto qualsiasi partita all'infuori che dal proprietario o da chi lo rappresenta
 

 
 

Il Libretto colonico
Strumento ad uso del padrone e del contadino per la doppia registrazione in entrata e uscita di tutto ciò che era a mezzo in un regime di mezzadria. In ciò non era compresa la produzione già divisa a metà, come, ad esempio, il grano, l’olio ecc.

Era dunque nel mitico e temuto scrittoio che il libretto colonico veniva aggiornato a fine anno alla chiusura dei conti.

Il conto corrente rimaneva in sospeso e sarebbe stato conteggiato nella nuova annata colonica come debito o credito perché difficilmente, per non dire mai, il credito veniva liquidato al colono.
Solo con i patti del 1919 subentrò l'obbligo della liquidazione del credito a fine anno, entro quattro mesi, ma la norma non trovò concreta applicazione e nel patto del 1928 venne riproposta, dando però a entrambi, cioè al padrone e al contadino, la facoltà di esigere il credito, concedendo al padrone la possibilità di rifarsi sui raccolti nel caso che il colono non avesse soldi per saldare il debito, fatte salve le necessità alimentari familiari.

Una regola raramente applicata che lasciò le cose come stavano e solo in caso di bisogno il padrone anticipava piccole somme in presenza di spese indispensabili da parte della famiglia contadina, come per le medicine, un matrimonio, o necessità alimentari per difficoltà contingenti. Limitatamente agli ultimi anni, i contadini si fecero più decisi nel chiedere la liquidazione del credito ricorrendo in alcuni casi a iniziative unilaterali come trattenere incassi di vendite o appropriarsi dei raccolti.
Per secoli la tenuta del libretto era consistita in una registrazione del saldo finale dell'annata e soltanto dal Novecento il libretto si articolò in tutte quelle voci di entrata e uscita e delle stime che in precedenza venivano annotate esclusivamente nei registri delle fattorie.

La tenuta del libretto, in definitiva, fu un piccolo passo avanti nel riequilibrare le relazioni mezzadrili permettendo al mezzadro di prendere visione immediata dello stato dei rapporti col padrone e aver sempre sottomano i conti che ne derivavano, riuscendo così a evitare errori, dimenticanze e truffe, dandogli nel contempo una seppur minima possibilità di orientare le proprie scelte.

Da tener presente che in alcune fattorie il capoccio mensilmente faceva registrare i conti sul libretto.

 
     
 

Trascrizione del libretto:

Articoli del Codice Civile Italiano, Cap. IV
Art. 1662. — Il libro del locatore, se contiene le partite di credito e di debito con indicazione di tempo e di causa, e se le partite medesime sono state di mano in mano annotate in altro libretto da conservarsi presso il colono, fa piena prova tanto a favore del locatore quanto contro di lui, ove il colono non abbia reclamato prima della scadenza di quattro mesi dalla data dell'ultima partita.
Fa la stessa prova il libretto che il colono conserva presso di sé purché sia scritto dal locatore nella maniera sopraccennata.
Non presentandosi dal locatore o dal colono il proprio libretto, perché andò smarrito o non se ne ebbe cura, si sta a quello che viene presentato.

Art. 1663. - Il libretto tenuto dal locatore e dal colono nella torma indicata nell'articolo precedente fa prova eziandio dei patti che possono essersi fra loro convenuti in aggiunta o a modificazione delle regole stabilite in questo capo.
N. B. Il presente libretto dovrà essere conservato con ogni cura dal colono e presentato all'agente ogni volta che vi sieno partite da registrare. E vietato al colono di iscrivere o fare iscrivere nel libretto qualsiasi partita all'infuori che dal proprietario o da chi lo rappresenta.

 

Condizioni e patti speciali

concordati fra il Proprietario ed il Colono...

capoccia, in proprio e per la Famiglia colonica lavoratrice del Podere...

Disposizioni generali
1. — Il contratto di colonia o mezzadria ha carattere misto di locazione di cose e di opere e di società.
2. - La famiglia colonica, è rappresentata per tutti gli effetti giuridici dal Capo di casa o capoccia e ne fanno parte non solamente i suoi parenti ed affini, ma altresì gli altri lavoratori con lui conviventi.
3. - Le parti si obbligano a quanto prescrivono le leggi civili, le consuetudini locali, e i patti e condizioni particolari che seguono.

 

 

Trebbiatura

 

 

Titolo I
Obblighi del proprietario

Il proprietario si obbliga:

1.a porre a disposizione della famiglia del colono il podere, previo inventario in doppio originale, nel quale sarà descritto lo stato degli edifìzi, dei terreni e del soprassuolo (numero, qualità e condizione delle piante), nonché lo stato di quant'altro si consegna al colono per la custodia e conservazione - per aversi ragione e conto di tutto alla cessazione della colonia;

2. a consegnare al colono o a fargli consegnare dal colono uscente bestiami, foraggi e strami, paglie e concimi e quant'altro, secondo le consuetudini locali, viene compreso sotto la denominazione generica di stime vive e morte che sono e restano di esclusiva proprietà padronale - previa opportuna perizia a mezzo di periti nominati dai coloni, e con l'intervento, se occorra, di un perito di fiducia del proprietario;

3. ad anticipare anno per anno al colono tutti i semi che gli possono occorrere, tanto quelli di piante da foraggio, da registrarsi nel conto di stime, quanto quelli per le raccolte;

4. ad anticipare tutte le spese occorrenti pel bestiame, pel podere e per qualsiasi industria poderale;

 

5. a sopportare e pagare per intiero:
a) le spese necessarie per mantenere in buono stato gli edifizi destinati all'abitazione ed agli usi colonici;
b) le spese occorrenti per eseguire le nuove coltivazioni e mantenerle almeno fino all'età di tre anni, nonché le spese per costruire i muri di sostegno o di difesa, acquidocci, chiaviche, ecc.;
c) le spese occorrenti a riparare i danni gravi e sostanziali avvenuti ai terreni, agli argini, ai muri campestri, e non imputabili a colpa del colono;
dì le spese occorrenti per l'acquisto di istrumenti e macchine agricole, e così tanto di quelle per l'uso delle quali il colono è tenuto a corrispondere un nolo in contanti o in natura (tribbiatrici ecc.), quanto di quelle che gli vengono consegnate a stima (soffietti per solfare, pompe irroratrici, trinciaforaggi meccanico, trinciatuberi, frangibiade ecc.);
e) le imposte erariali e sovraimposte provinciali e comunali attuali e future gravanti il podere, nonché quelle sui corsi di acqua e le tasse consorziali;
f) i premi di assicurazione del fabbricato colonico e degli annessi;
g) le spese occorrenti per le guardie campestri, giurate o no, alle quali è affidata la scrupolosa vigilanza dei fondi, in specie dei boschi;
h) le spese per la compilazione del saldo colonico da farsi annualmente per mezzo di un computista o di un ragioniere;

 

6 a sopportare e pagare per metà:
a) le cosiddette spese poderali, fatte ad es. per l'acquisto di zolfo, solfato di rame, calce e altre sostanze atte a prevenire e combattere le malattie delle piante, di concimi chimici e organici, filo di ferro, pali per piantagioni ecc. esclusi peraltro i pali e fili di ferro della prima palatura delle viti e quelli degli olivi e testucchi, fino a che necessitano di sostegno, che gli fanno carico per intiero;
b) le spese pei bestiami (foraggi e biade in genere, senserie di compre e vendite, monte, castrature, medicine, veterinario ecc.) nonché la tassa relativa qualora venisse imposta;
c) le spese pei restauri degli attrezzi di proprietà padronale iscritti nel conto di stime;
d) i premi di assicurazione (incendi, grandine, mortalità del bestiame) per le stime vive e morte e prodotti indivisi del fondo;
e) gli scapiti sul bestiame, le diminuzioni delle stime morte, le perdite sui bachi da seta e su qualunque industria poderale;
f) la perdita per caso fortuito della raccolta dei frutti divisibili e la fortuita mortalità del bestiame;

 

7 a contribuire:

a) alla spesa per la tribbiatura a macchina, sia del grano che del granturco, avena, orzo ecc.: se questa si eseguisca con macchina altrui, somministrando il combustibile e l'olio necessario, ovvero una quota corrispondente del nolo e non superiore al 1/3 del nolo medesimo; se la tribbiatura si eseguisca con macchina del proprietario, esonerando il colono dal somministrare il combustibile e l'olio, ovvero riducendo l'ammontare del nolo fissato secondo gli usi locali. E in facoltà del proprietario di prelevare dal raccolto spettante al colono la quantità corrispondente alla quota del nolo da lui dovuta;
b) alla spesa per l'acquisto della legna occorrente per l'essiccamento del tabacco nella misura di l. 0,50 a l. 1,00 per q. di tabacco essiccato.
 

 

Raccolta del fieno con carro trainato da buoi

 

 

Titolo II
Diritti del proprietario

Il proprietario ha diritto:

1 alla direzione tecnico-agraria e amministrativa del fondo e cioè:
a) a stabilire l'avvicendamento o rotazione agraria e le specie delle culture, al qual proposito in difetto di ordini speciali restano assolutamente vietati i ristoppi di grano, segale, vena, orzo e simili;
b) a fissare il qualitativo e quantitativo del bestiame e del suo buon governo;
c) a stabilire l'epoca e le norme per la esecuzione dei lavori, delle faccende agricole, e per l'esercizio delle industrie agrarie;
d) a stabilire i rami di assicurazione, scegliere le compagnie e determinare i valori da assicurarsi;
e) a fare tutte quelle innovazioni che la scienza e i progressi dell'agricoltura suggeriscono; modificare i sistemi di cultura, far nuove piantagioni e in genere migliorare e anche trasformare gradatamente il fondo nell'interesse comune senza che il colono possa fare opposizione o pretendere compensi;

f) ad acrescere, diminuire o altrimenti modificare il podere quando sia conveniente, non ne venga danno per il colono, e concorra il consenso di lui. In ogni caso potrà darsi un avviso al colono nei modi e termini prescritti per la disdetta;


2 alla metà di tutti i prodotti raccolti nel fondo, dal colono ben confezionati in conformità delle esigenze dei mercati di vendita, nonché alla restituzione almeno della metà dei semi anticipati, prelevandosi detta alla quota colonica; salve le disposizioni che appresso relativamente ai boschi, ai gelsi, al vino ed all'olio e cioè:

a) quanto ai boschi, è in facoltà del proprietario di consentire ai coloni di trarne profitto per la pastura delle pecore e dei maiali, per la raccolta delle foglie e delle ghiande da servire per il bestiame;
b) quanto ai gelsi, le cui spese di allevamento e successive sono per intiero a carico del proprietario, la foglia appartiene tutta al proprietario medesimo, il quale però si obbliga a somministrarla gratuitamente al colono, nel modo e nella quantità che reputerà conveniente, quando allevi i bachi da seta. Peraltro avvenendo casuale diminuzione o mancanza di foglia, il proprietario è in facoltà di limitare o di non concedere affatto seme bachi ed al caso acquistare a suo carico la foglia mancante o far getto dei bachi in qualunque stadio di età. Avanzando foglia, il retratto della vendita gli spetterà per intiero;
c) spetteranno al proprietario i cogni sul vino in ragione del 5 per cento, sul totale del vino chiaro da prelevarsi dalla intiera raccolta, e ciò a titolo di mantenimento di vasi vinari, torchi ecc. Nel caso che al colono venga rilasciato tutto il vino stretto, o quando si faccia la divisione dell'uva e il colono si valga dei tini, torchi, ecc., del proprietario, i cogni verranno aumentati e fissati d'accordo fra le parti secondo le particolari circostanze del caso. I cogni son dovuti come sopra indipendentemente da quella quantità di uva che il proprietario ha diritto di prelevare dalla raccolta in compenso di quella effettivamente consumata dalla famiglia colonica prima della vendemmia, o danneggiata dai polli ecc. Tale prelevamento in ogni caso non potrà essere calcolato in una misura maggiore del 4 per cento;
d) spetteranno al proprietario i cogni sull'olio nella quantità stabilità dalle consuetudini e che viene ordinariamente corrisposta ai frantoi locali;
(Il cogno (al plurale cogni o cogna) è un'antica unità di misura di capacità destinata ad indicare la quantità di vino o di olio da pagare per il noleggio del frantoio. Essa poteva avere dimensioni diverse a seconda del periodo storico e delle località.)

 

3 alla metà degli utili del bestiame e degli aumenti delle stime morte, nonché alla metà dei profìtti dei bachi da seta e di qualunque industria del podere, al netto ben inteso di tutte le spese relative;

4 a tutti gli alberi morti od atterrati;
5 a un patto a contanti da stabilirsi sulla base del valore fondiario del podere in una misura non superiore al 4 per mille, quale correspettivo dei vantaggi particolari di cui gode il colono, come l'uso gratuito della casa colonica e dell'orto, il godimento di tutta la legna delle potature, l'esonero dalla corresponsione d'interesse sul capitale bestiami, stime morte, semi, spese poderali ecc., l'esonero da qualsiasi spesa di sorveglianza, di direzione e di amministrazione; come pure il proprietario avrà diritto ai patti di pollaio da stabilirsi d'accordo caso per caso, in proporzione al numero dei capi di pollame consentito;

6 a fare eseguire a spese del colono tutti quei lavori che non venissero fatti in tempo debito o nei modi prescritti;
7 a variare in qualunque tempo il capoccia, il bifolco e la massaia.

 

 

Nell'aia

 

 

Titolo III

Obblighi del colono

Il colono si obbliga:

1 a custodire e mantenere i terreni, la casa colonica e gli annessi le stime vive e morte e quant'altro è inerente al fondo locato da buono e diligente padre di famiglia, a curarne il miglioramento, nonché a vegliare a che non avvengano usurpazioni dei diritti del proprietario, e a dare immediato avviso dei danni di qualunque specie avvenuti;
2 ad essere sempre provvisto di tutti gli arnesi ed attrezzi necessari alla coltivazione del fondo, alla raccolta e trasporto dei prodotti di qualunque natura, ed a rinnovare e mantenete, a sua cura e spese, tali arnesi ed attrezzi in buon ordine;
3 a eseguire i lavori e le faccende del podere secondo le istruzioni che gli verranno di mano in mano impartite dal proprietario o dall'agente;
4 a prelevare dalla sua parte di raccolta e restituire al proprietario una quota dei semi anticipatigli, da calcolarsi nella misura del 10 per cento delle raccolte stesse, purché tale percentuale offra al proprietario non meno della metà dei semi e non più del totale; nonché a corrispondere al pro-prietario i cogni sul vino e sull'olio, ed i patti a contanti e di pollaio di cui al Titolo II, n.° 2 lett. c e d e n. 5;

 

5 a sopportare e pagare per intiero:
a) l'ammontare delle spese occorrenti per la raccolta dei prodotti, loro essiccamento, preparazione, pulitura ecc. salvo il contributo del proprietario per la tribbiatura del grano, del granturco, avena, ecc., e per l'acquisto della legna occorrente all'essiccamento del tabacco, di cui al Titolo I, n.° 7 lett. a e b;
b) la tassa di colonia agricola, i premi di assicurazione di tutto ciò che è di esclusiva proprietà di esso colono e quanto il proprietario paga per lui;
c) l'importare di qualunque danno ai terreni e ai fabbricati, ai bestiami, alle stime morte, ai prodotti ecc. derivante da inettitudine, incuria o colpa della famiglia colonica;
d) tutte le multe nelle quali incorrerà per le infrazioni agli obblighi assunti per le coltivazioni del tabacco e delle barbabietole;

 

6 a sopportare per metà tutte le spese di cui al Titolo I. n.° 6 e, nella diversa misura che ne resulta, le spese di cui al detto Titolo n.° 7;
7 a trasportare senza alcun compenso i prodotti del fondo di spettanza del proprietario nei locali di fattoria o nei luoghi che gli verranno indicati, purché non eccessivamente lontani dalla residenza padronale nel qual caso dovranno stabilirsi congrui compensi;
8 a trasportare gratuitamente la macchina tribbiatrice e quanto occorre per le ordinarie riparazioni della casa colonica, strade, steccaie, muri di riparo e di sostegno del podere;
9 a prestare l'opera sua e quella delle persone di famiglia anche col bestiame ogni volta che ne venga richiesto dal proprietario o dall'agente, salvo il compenso di L. 1 per ogni giornata del colono o per ogni attaccatura che non oltrepassi la mezza giornata, e di L. 2 per ogni attaccatura di una durata maggiore. Pei lavori di una durata minore i compensi saranno proporzionati. Per l'opera giornaliera di una donna verranno corrisposti centesimi 70;

10 a denunziare le nascite, le morti e le malattie del bestiame;

11 a rispettare le seguenti limitazioni e divieti:
a) a non raccogliere nessun prodotto, e a non fare arbitrariamente seme di trifoglio, lupinella, canapa, lino, capraggini, rape ecc. senza il consenso del proprietario o del suo agente;
b) a non prelevare dai prodotti raccolti o da raccogliere e indivisi alcuna porzione, né disporne sia per consumo, sia per vendita anticipata, sia per qualsiasi altro motivo;
c) a non importare nel podere qualsiasi pianta o sementa e a non atterrare piante di alto fusto, ancorché secche o sterili, sia nel podere che nei boschi annessi e nemmeno all'oggetto di costruire o riparare strumenti e attrezzi rusticali;
d) a non comprare, né vendere, né permutare bestiami, ne andare con questi a fiere e mercati, né vendere foraggi, strami, paglie, e concimi senza il consenso del proprietario o dell'agente;
e) a non fare in genere alcuna spesa sia per il podere, sia per il bestiame e pretenderne il rimborso se non avrà curato di ottenerne in precedenza la facoltà dal proprietario o dall'agente;
f) a non cedere sia in tutto che in parte la cultura dei terreni affidatigli o incaricarne altri colla renunzia di una parte della quota colonica;
g) a non aggregarsi nel lavoro persone estranee ancorché parenti, senza il consenso del proprietario;
h) a non permettere ad alcun estraneo di usare della casa colonica e degli annessi e di qualsiasi cosa appartenente al fondo locato;
i) a non esercitare e non permettere ad altri l'esercizio del pascolo e della caccia;
l) a non lavorare e prendere in affìtto terreni altrui e lavorare terreni proprii;
m) a non tenere bestiami per conto proprio ed altrui;
n) a non tenere pollame, piccioni, api, conigli, ecc. oltre il numero e la specie che gli verrà indicata dal proprietario o da chi per esso;
o) a non andare a giornata o a vettura fuori del podere o di tenuta, e a non fare carreggiature e trapelature per estranei;
p) a non esercitare arti o mestieri o assumere altre occupazioni;
q) a non permettere ai membri della famiglia colonica di allontanarsi dal podere sia temporaneamente, sia definitivamente senza il consenso del proprietario;
r) a non frequentare bettole e ritrovi e a vivere e educare la famiglia da buoni, onesti e probi agricoltori;

 

12 a denunziare le nascite e le morti dei componenti la famiglia e a chiedere il consenso pei matrimoni.

 

 

Scena di lavoro

 

 

Titolo IV

Diritti del colono

Il colono ha diritto:

1 all'uso gratuito della casa colonica e degli annessi;
2 all'uso gratuito di un piccolo orto, la cui estensione ed ubicazione verranno determinate dal proprietario, ed i prodotti del quale saranno destinati ad uso esclusivo della famiglia colonica;
3 alla metà di tutti i prodotti del suolo, salvo le riduzioni di cui al Titolo III, N. 4. Non sono soggetti a divisione i fieni, gli strami, le paglie ed i concimi, né i cascami in genere di qualsiasi produzione, dovendo cosi questi come quelli, rimanere a beneficio esclusivo del podere. Solo nel caso di esuberanza di foraggi, strami, paglie ecc., riconosciuta dal proprietario o dall'agente, potrà esserne consentita la vendita e diviso per metà il ricavato registrandone l'importare nel conto stime; ovvero potrà ridursi l'ammontare della stima di una quantità corrispondente o minore;
4 alla metà degli aumenti delle stime morte, dei prodotti e degli utili del bestiame, dei bachi da seta e di qualunque altra industria esercitata nel podere, al netto ben inteso di tutte le spese occorrenti;
5 a tutte le legna minute provenienti dalle annuali potature delle piante legnose da servire per gli usi colonici;
6 alle rendite del pollaio, salvo i patti, di cui al Titolo II, N. 5; ma la pollina dovrà rimanere a beneficio esclusivo del fondo senza che il colono possa venderne o distrarne la più piccola parte;
7 alla metà di ogni premio in denaro che dal Governo, dai Comizi agrarii, da privati o da qualsiasi Ente venisse conferito al proprietario per cose attinenti alla coltivazione ordinaria del podere od al bestiame allevatovi, esclusi peraltro i premi per riduzioni del terreno, nuovi impianti ecc. eseguiti esclusivamente per conto del proprietario.

 

 

Aratura con buoi di razza Chianina

 

 

Titolo V

Disposizioni varie

 

1 Le parti espressamente si obbligano a tenere i libri di cui all'art. 1662 del cod. civ. per annotarvi le rispettive partite di credito e di debito agli effetti dell'articolo stesso.
2 Allorché nella liquidazione dei conti il colono resulti creditore ha diritto di domandare un acconto suo credito, dovendo rimanerne una parte a garanzia di ogni sinistra eventualità che possa colpire il bestiame o gli altri capitali affidati al colono. Quando il colono resulti debitore il proprietario a sua volta ha il diritto di fare alle successive raccolte delle ritenute sulla parte colonica. In ogni caso all'atto della partizione dei raccolti il proprietario potrà prelevare quanto basti a rimborsarlo delle spese di parte colonica da lui anticipate.
3 Il proprietario non ha alcun obbligo di fare somministrazioni per vitto al colono debitore.
4 I crediti dipendenti dalla mezzadria, tanto del proprietario verso il colono, quanto del colono verso il proprietario, sono infruttiferi e godono il privilegio accordato dalla legge.
5 I diversi membri della famiglia colonica sono solidali verso i proprietario per l'adempimento di tutti gli obblighi derivanti dalla colonia e dalle suesposte condizioni.
6 Salvo i casi di risoluzione della colonia, le parti si obbligano per ogni altra quistione di affidarne la soluzione ad un collegio di tre arbitri che deciderà inappellabilmente. Ciascuna delle parti nominerà un arbitro, e i due arbitri così prescelti nomineranno il terzo. In caso di disaccordo sulla nomina di quest'ultimo lo sceglierà il pretore locale ad istanza della parte più diligente.

 

 

Aratura di un vigneto a testucchi

 

 

Titolo VI

Durata della colonìa e sua risoluzione

 

1 La colonia e fatta per un anno; comincia col primo di marzo e termina coll'ultimo di febbraio. Qualora da una delle parti non venga in tempo debito data formale disdetta, s'intenderà prorogata per un altro anno e così di seguito. Col presente patto si intende derogare ai termini indicati nell'articolo 1664 del codice civile.
2 La disdetta per la cessazione della colonia dovrà darsi non più tardi del 30 novembre e basterà che sia notificata al capoccia della famiglia colonica come institore della medesima.


3 I coloni coi quali sono state concordate le sopra espresse condizioni consentono e convengono che fra i motivi che possono dar luogo e ragione alla risoluzione in tronco della colonia, e al conseguente immediato sfratto dal podere, dalla casa e dagli altri accessori, sono da annoverarsi, all'infuori dei casi previsti dal Codice Civile;

a) qualunque rifiuto od opposizione ad eseguire a tempo debito i lavori necessari per la cultura normale del podere, e qualunque minaccia al proprietario e suoi agenti o di danno al podere e alle culture per co-stringere a modificare i patri del presente atto;
b) i volontari ritardi o gli ostacoli opposti dal colono o dalla sua famiglia, per qualsiasi motivo e pretesto, alla divisione dei prodotti e alla regolare consegna della parte padronale;
c) la trascuranza nell'alimentazione e mantenimento del bestiame di qualsiasi specie, e qualunque momentaneo abbandono o sequestro del bestiame per parte del colono in opposizione agli ordini del proprietario o dell'agente;
d) le infrazioni alle condizioni contemplate nel Titolo III, n.° 11 del presente atto.
Resta sempre escluso ogni termine giudiciale di grazia per mettersi in regola e adempiere al patto violato e il proprietario ha diritto d'immettersi immediatamente in possesso.

 

4 Il colono, in caso di licenza, non potrà fare alcun nuovo lavoro al terreno o alle piante, che per legge e consuetudine spetti al suo successore, o trascurare di compiere quei lavori che a lui fanno carico; né potrà alterare in alcun modo la rotazione, seminando una maggiore estensione a grano o a foraggi, e sarà tenuto a mettere a disposizione del nuovo colono qualche parte della casa colonica a lui necessaria per la esecuzione dei lavori che gli spettano, nonché a consegnare e a trasportare, dalla concimaia nel campo con le bestie della stalla, la quantità di concime che gli verrà richiesta da valutarglisi poi nelle stime; e, d'altra parte, all'epoca delle raccolte il nuovo colono sarà tenuto al trasporto gratuito dei prodotti all'aia e ad assegnare al vecchio qualche parte della casa colonica a lui necessaria per effettuare e custodire momentaneamente le raccolte a cui ha diritto.

 

5 Quando per la risoluzione della colonia si debba rinnovare la valutazione delle stime morte, non si terrà conto dei foraggi, strami, paglie e concimi importati nel fondo senza il consenso del proprietario, e di quei concimi non derivati dalla stalla o accumulati in epoche remote e, ad arte, non somministrati al terreno come si doveva. Il valore delle paglie, fieni e strami (cosiddette stime dell'aia) dovrà essere quello venale corrente determinato d'accordo o a mezzo di periti.
- Pei concimi, foraggi verdi, paglie nuove, ecc., il valore dovrà restare inalterato e cioè quale fu adottato all'inizio della colonia.

 

6 Al colono uscente è rigorosamente vietato di esportare foraggi e strami, lettiere e concimi e quant'altro non sia di sua proprietà.
Gli è vietato altresì di esportare filo di ferro, pali od altro, ancorché acquistati col suo concorso. Per questi oggetti però gli sarà abbonata la metà del valore al quale verranno stimati o di comune accordo o a mezzo di periti.

 

 

Vendemmia, primi del 1900. Trasporto dell'uva nei bigonci, con un carro trainato da buoi di razza Chianina